Art. 2.
(Definizione).

      1. La Repubblica promuove la pace intesa non solo come assenza di conflitti, ma quale processo di partecipazione attivo volto a favorire la risoluzione dei conflitti mediante il ricorso al dialogo in uno spirito di reciproca comprensione e cooperazione.
      2. La Repubblica promuove, altresì, la diffusione di una cultura della pace fondata sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione e di intolleranza derivante dalla diversità di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche nonché di condizioni personali e sociali.

 

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      3. La Repubblica promuove la diffusione di una cultura della non violenza quale insieme di azioni finalizzate alla risoluzione pacifica dei conflitti tra Stati e tra società civili mediante il ricorso a procedure basate sui princìpi del rispetto reciproco, dell'integrazione e della prevenzione di ogni forma di discriminazione, intolleranza e uso illegittimo della forza.